Art. 39.
(Vigilanza).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sull'operato delle associazioni professionali al fine di verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti di cui al presente titolo, e ne dispone la cancellazione dal Registro, con la conseguente revoca dell'autorizzazione a rilasciare gli attestati di competenza previsti dall'articolo 36, nel caso ravvisi irregolarità nell'operato delle predette associazioni, perdita dei requisiti stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 38, comma 1, o prolungata inattività.